Ordinanza — n. 31970/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO ANTONINO nato a GELA il 27/09/1958 avverso l'ordinanza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 26/02/2025, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Antonino Cavallo, per il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i delitti oggetto delle due sentenze meglio descritte nell'originaria istanza; Ritenuto che, con due connessi motivi ex art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31970/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen., tra i delitti oggetto delle due sentenze meglio descritte nell'originaria istanza; Ritenuto che, con due connessi motivi ex art. 606, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO ANTONINO nato a GELA il 27/09/1958 avverso l'ordinanza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 26/02/2025, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Antonino Cavallo, per il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i delitti oggetto delle due sentenze meglio descritte nell'originaria istanza; Ritenuto che, con due connessi motivi ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., relativi ad erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta l'omessa valutazione degli indici rivelatori dell'unico disegno criminoso; che tuttavia il ricorrente propone una rivalutazione alternativa degli elementi in base ai quali con argomenti logici il giudice dell'esecuzione ha escluso dal medesimo disegno criminoso quelle condotte, che seppur integranti omicidi aggravati dalla finalità di agevolare una cosca mafiosa ai fini del controllo del territorio, si connotavano per una notevole distanza temporale, per le diverse modalità di esecuzione (in un caso come killer, nell'altro come procacciatore di armi), per la diversità di angolazione dei rispettivi moventi (l'uno maturato nell'ambito della guerra tra le cosche di Gela, l'altro nell'ambito della guerra tra articolazioni delle cosche di altri territori) e quindi, in definitiva, per l'assenza di elementi univoci di una pregressa e preordinata programmazione, anzi in presenza di elementi contrari; che nelle censure non si ravvisa indicazione alcuna riguardo eventuali altri elementi dimostrativi della previa unica ideazione di queste differenti condotte e si lamenta un'errata valutazione degli elementi acquisiti, tuttavia proponendo argomenti di merito, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2025 Il Consiglie tensor