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Ordinanza — n. 31969/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and procedural admissibility under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31969/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Emanuele Zuccarello inadmissible, citing procedural defects and lack of specific grounds. Zuccarello challenged a Milan Court of Appeal order, arguing for a substantive review of his position under Articles 81 and 671 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this because the appeal merely reproduced previously dismissed criticisms without addressing the specific legal arguments of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 81, second comma, cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: An appeal must be articulated with specific grounds targeting the contested decision's arguments; generic complaints regarding lack of motivation or requests for a substantive review without specific criticism are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility lack of specific grounds procedural defects substantive review request Criminal Procedure Code reproductive complaints costs of proceedings recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 81, second comma, cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Papini
Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna
274816 - 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv.
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
(tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv.
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCARELLO EMANUELE nato a NAPOLI il 26/12/1989 avverso l'ordinanza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Milano il 31 marzo 2025, che veniva presentato nell'interesse di Emanuele Zuccarello, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato promiscuamente in un'unica doglianza, postulando indinnostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Emanuele Zuccarello, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle sentenze di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato.

Ritenuto, inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di appello di Milano, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192 - 01). Ritenuto, infine, che il ricorso di Zuccarello si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di applicazione del vincolo della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Emanuele Zuccarello deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 s