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Ordinanza — n. 31968/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31968/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31968/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGAZZI ENZO nato a MONDOVI' il 02/09/1963 avverso l'ordinanza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Milano l'1 aprile 2025, che veniva presentato nell'interesse di Enzo Agazzi, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., così come integrato dalla memoria difensiva del 25 luglio 2025. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Enzo Agazzi, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle sentenze di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31968/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., così come integrato dalla memoria difensiva del 25 luglio 2025. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Enzo Agazzi, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle sentenze di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali sanzioni penali formazione della pena complessiva riscossione di pene pecuniarie revisione della sentenza penale infrazioni uniche e continuate
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGAZZI ENZO nato a MONDOVI' il 02/09/1963 avverso l'ordinanza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Milano l'1 aprile 2025, che veniva presentato nell'interesse di Enzo Agazzi, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., così come integrato dalla memoria difensiva del 25 luglio 2025. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Enzo Agazzi, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle sentenze di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato.

Ritenuto, inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di appello di Milano, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192 -01). Ritenuto, infine, che il ricorso di Agazzi si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di applicazione del vincolo della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Enzo Agazzi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 se