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Ordinanza — n. 31967/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and procedural urgency issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31967/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Taoufik Toumi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Toumi challenged an execution order issued by the Court of Appeal of Caltanissett regarding his one-year prison sentence, arguing for a substantive review of his execution status. The court rejected this request because the appeal merely reproduced previously dismissed arguments without specific criticism and conflicted with established procedural emergencies regarding the statute of limitations for association crimes.

Regesto Legislator

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Art. 416 cod. pen.; Art. 656, comma 9, legge 26 luglio 1975, n. 354: An appeal against an execution order is inadmissible if it fails to provide specific arguments against the lower court's reasoning and contradicts established procedural emergencies regarding the statute of limitations.

Parole chiave

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inadmissible appeal execution order procedural urgency association crime statute of limitations court costs substantive review recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 416 cod. pen.
Art. 656, comma 9, legge 26 luglio 1975, n. 354
artt. 416 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUMI TAOUFIK nato il 23/07/1984 avverso l'ordinanza del 15/04/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, pronunciata dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta il 15 aprile 2025, presentato nell'interesse di Taoufik Toumi, in relazione all'ordine di carcerazione emesso 11. aprile 2025 per la pena da espiare di un anno, undici mesi e sette giorni di reclusione. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione esecutiva di Taoufik Toumi, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del combinato disposto degli artt. 416 cod. pen., 656, comma 9, 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

Ritenuto, inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Ritenuto, infine, che il ricorso di Toumi si incentra su una prospettazione in palese contrasto con le emergenze processuali, richiamate correttamente a pagina 2 del provvedimento impugnato, alla luce delle quali si ribadiva che la «condanna per associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere uno dei reati indicati da tale norma è [...] ostativa [...] a prescindere dalla mancata condanna per il reato fine stesso».

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Taoufik Toumi deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11