Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31965/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison early release denial due to disciplinary sanction for intramural misconduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31965/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting Damiano Berlindere's challenge to the Catanzaro supervision tribunal's refusal of early release. Berlindere argued against the decision, but the court found his single ground of criticism failed to identify specific aspects for review, instead attempting an impermissible re-evaluation of the merits. The tribunal correctly assessed Berlindere's conduct, noting a disciplinary sanction for intramural behavior on February 5, 2024, which the court upheld as a valid unitary assessment of his reintegration efforts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: In appeals against early release decisions, a single ground of criticism that seeks a new evaluation of merits rather than pointing to specific errors is inadmissible, requiring the court to verify the unitary assessment of the condemned's conduct and reintegration.

Parole chiave

Generato dall'IA
early release appeal inadmissible criticism disciplinary sanction intramural misconduct unitary assessment reintegration efforts supervision tribunal sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, De Costanzo
Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palamara
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERE DAMIANO nato a CATANZARO il 14/07/1977 avverso l'ordinanza del 23/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 23 gennaio 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava l'istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da Damiano Berlindere per la frazione detentiva semestrale compresa tra il 29 settembre 2023 e il 29 marzo 2024. Ritenuto che il ricorso di Damiano Berlindert articolato in un'unica censura, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a critica, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Ritenuto, invero, che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro valutava correttamente il compendio informativo, evidenziando che il ricorrente, il 5 febbraio 2024, aveva riportato una sanzione disciplinare, per avere posto in essere, unitamente ad altri detenuti, un comportamento intramurario contrario ai doveri d'istituto. Ritenuto che il percorso argonnentativo del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro appare rispettoso dei parametri ermeneutici di questa Corte, secondo cui, in tema di liberazione anticipata, la condotta del condannato deve essere valutata in termini unitari, mirando a verificare l'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione del condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, De Costanzo, Rv. 263428 - 01;

Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Damiano Berlindere deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11