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Ordinanza — n. 31964/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31964/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31964/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNOTTA ANDREA nato a ERICE il 23/01/1990 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; i f Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 10/07/2023, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Andrea Guarnotta alla pena di mesi otto di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 I.n. 110/75; Ritenuto che è inconferente e carente di interesse la prima doglianza in ordine al mancato avviso del deposito della motivazione della sentenza di primo oltre il termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen., poiché tale omissione non incide sulla validità della sentenza ma sulla decorrenza del termine per impugnare (profilo comunque divenuto irrilevante in considerazione dell'avvenuta presentazione dell'appello); in ogni caso poiché la data di scadenza del termine fissato ex art. 544 dal giudice coincideva con giorno festivo (15/01/2023), il deposito nel giorno successivo doveva considerarsi tempestivo; che del tutto generica è la doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiamando la modalità dell'azione e non tenendo conto del fatto che il giudice di merito ha motivato richiamando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di altri elementi positivi; che è infine del tutto apodittica la richiesta di ridurre la pena, qualificata senza alcun argomento come eccessiva; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che «l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2, lett.

Regesto Legislator

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artt. 707 cod. pen, art. 544 cod. proc. pen, art. 344-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31964/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 707 cod. pen. e 4 I.n. 110/75; Ritenuto che è inconferente e carente di interesse la prima doglianza in ordine al mancato avviso del deposito della motivazione della sentenza di primo oltre il termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen., poiché tale omissione non incide sulla validità della sentenza ma sulla decorrenza del termine per impugnare (profilo comunque divenuto irrilevante in considerazione dell'avvenuta presentazione dell'appello); in ogni caso poiché la data di scadenza del termine fissato ex art. 544 dal giudice coincideva con giorno festivo (15/01/2023), il deposito nel giorno successivo doveva considerarsi tempestivo; che del tutto generica è la doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiamando la modalità dell'azione e non tenendo conto del fatto che il giudice di merito ha motivato richiamando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di altri elementi positivi; che è infine del tutto apodittica la richiesta di ridurre la pena, qualificata senza alcun argomento come eccessiva; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che «l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione opposizione tardiva motivazione tardiva tempestività dell'inoltro proroga tardiva del termine intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

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artt. 707 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 10/07/2023, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Andrea Guarnotta alla pena di mesi otto di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen.
art. 544 cod. proc. pen
110/75; Ritenuto che è inconferente e carente di interesse la prima doglianza in ordine al mancato avviso del deposito della motivazione della sentenza di primo oltre il termine di cui all'art. 544 cod.
art. 344-bis cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNOTTA ANDREA nato a ERICE il 23/01/1990 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; i f

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 10/07/2023, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Andrea Guarnotta alla pena di mesi otto di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 I.n. 110/75; Ritenuto che è inconferente e carente di interesse la prima doglianza in ordine al mancato avviso del deposito della motivazione della sentenza di primo oltre il termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen., poiché tale omissione non incide sulla validità della sentenza ma sulla decorrenza del termine per impugnare (profilo comunque divenuto irrilevante in considerazione dell'avvenuta presentazione dell'appello); in ogni caso poiché la data di scadenza del termine fissato ex art. 544 dal giudice coincideva con giorno festivo (15/01/2023), il deposito nel giorno successivo doveva considerarsi tempestivo; che del tutto generica è la doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiamando la modalità dell'azione e non tenendo conto del fatto che il giudice di merito ha motivato richiamando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di altri elementi positivi; che è infine del tutto apodittica la richiesta di ridurre la pena, qualificata senza alcun argomento come eccessiva; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che «l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2, lett.

a) della legge 27 settembre 2021, n. 134» (Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusma', Rv. 283043 —01);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2025 Il Consi,'91pare estensore Il