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Ordinanza — n. 31963/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31963/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31963/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCAS ALESSANDRO nato a SAN GAVINO MONREALE il 02/03/1999 avverso la sentenza del 27/02/2025 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 27/02/2025, con la quale il Tribunale di Cagliari, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato la condanna di Alessandro Muscas alla pena di euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 I.n. 110/75 e ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. Ritenuto che con un articolata censura si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ma si denunciano, proponendo una lettura alternativa degli elementi acquisiti, indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata e si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che il giudice di merito ha valutato tutte le circostanze relative alle modalità del fatto e alla pericolosità della condotta, segnalando tutti gli elementi incompatibili con i requisiti richiesti dall'art. 131bis cod. pen. (la collocazione del coltello di lama pari a cm 7,5 nella tasca e quindi con possibilità di immediato utilizzo, il luogo in cui si trovava l'imputato, prossimo ad una scuola materna e non distante da un altro luogo frequentato da spacciatori e tossicodipendenti, il fatto che l'imputato non ha dato alcuna spiegazione delle ragioni per le quali portava in quel luogo l'arma); che la sentenza impugnata quindi evidenzia l'insussistenza dei presupposti per l'invocata causa di non punibilità in considerazione di elementi oggettivamente dimostrativi della sua gravità, mentre il ricorso esprime argomenti di mero dissenso ed evoca genericamente il dato, del tutto irrilevante ai fini dell'integrazione dell'illecito contravvenzionale, che non risulta che l'arma sia stata utilizzata per commettere attività violente;

Regesto Legislator

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art. 131bis cod. pen; Ordinanza — n. 31963/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi oggetto pericoloso reati violenti minaccia non comprovata uso sproporzionato della forza

Disposizioni normative citate

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art. 131bis cod. pen
110/75 e ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCAS ALESSANDRO nato a SAN GAVINO MONREALE il 02/03/1999 avverso la sentenza del 27/02/2025 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 27/02/2025, con la quale il Tribunale di Cagliari, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato la condanna di Alessandro Muscas alla pena di euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 I.n. 110/75 e ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. Ritenuto che con un articolata censura si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ma si denunciano, proponendo una lettura alternativa degli elementi acquisiti, indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata e si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che il giudice di merito ha valutato tutte le circostanze relative alle modalità del fatto e alla pericolosità della condotta, segnalando tutti gli elementi incompatibili con i requisiti richiesti dall'art. 131bis cod. pen. (la collocazione del coltello di lama pari a cm 7,5 nella tasca e quindi con possibilità di immediato utilizzo, il luogo in cui si trovava l'imputato, prossimo ad una scuola materna e non distante da un altro luogo frequentato da spacciatori e tossicodipendenti, il fatto che l'imputato non ha dato alcuna spiegazione delle ragioni per le quali portava in quel luogo l'arma); che la sentenza impugnata quindi evidenzia l'insussistenza dei presupposti per l'invocata causa di non punibilità in considerazione di elementi oggettivamente dimostrativi della sua gravità, mentre il ricorso esprime argomenti di mero dissenso ed evoca genericamente il dato, del tutto irrilevante ai fini dell'integrazione dell'illecito contravvenzionale, che non risulta che l'arma sia stata utilizzata per commettere attività violente;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2025 Il oisigIiere estenso