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Ordinanza — n. 31962/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed de plano for lack of defense counsel signature post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31962/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible de plano because it was filed by the convicted person without the mandatory signature of a registered defense lawyer. Although the request concerned a modification of home detention conditions rather than a parole permit, the procedural defect rendered the appeal void under the 2017 reform. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed by convicted persons after August 3, 2017, are inadmissible if not signed by a registered defense lawyer.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility de plano defense counsel signature criminal appeal reform home detention modification procedural defect nozione di misure restrittive inosservanza delle prescrizioni di controllo reato di coazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLETANO ROBERTO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 19/11/1986 avverso l'ordinanza del 11/04/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'impugnazione in esame è stata proposta perzigmente da Roberto Napoletano il 17/04/202 indirizzandola al », '2 1?‘ .v° sorveglianza di Potenza, intitolandola «reclamo avverso diniego di permesso premio» e infine inoltrandola per il deposito via pec con messaggio inviato dal suo difensore. Il provvedimento oggetto di impugnazione rigettava una richiesta del condannato, in atto ristretto in detenzione domiciliare presso una comunità riabilitativa, di trasferirsi per alcuni giorni presso l'abitazione di suoi familiari. L'istanza originaria non aveva ad oggetto, quindi, un permesso premio ma una modifica delle condizioni della detenzione domiciliare.

A differenza di quanto previsto per il diniego della concessione del permesso premio a detenuto intramurario, non è previsto reclamo per i provvedimenti sulla modifica delle condizioni di detenzione domiciliare; corretta è la qualificazione che ha dato al reclamo il Tribunale di sorveglianza, poiché «i provvedimenti con i quali il magistrato di sorveglianza delibera sulle richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare sono ricorribili in cassazione per violazione di legge, poiché incidono sulla libertà personale del condannato» (Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 - 01) Ciò premesso, va evidenziato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così .ciso 1'11 settembre 2025 Il onSi iere estensore I Presidente j /