Cassation court dismisses appeal against probation order due to lack of procedural admissibility and insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request for home detention and probation. The lower court had denied these measures based on the defendant's evasive attitude, lack of documented work prospects, and negative police information. The higher court found the first-instance decision logically sound and procedurally correct, thus refusing to intervene.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 47quinquies ord. pen.: The Court of Cassation declares appeals inadmissible when the lower court's decision is based on a complete factual assessment and logical reasoning that leaves no room for alternative interpretations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FRESCO SALVATORE nato a PALERMO il 14/04/1980 avverso l'ordinanza del 26/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 26/03/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47quinquies ord. pen. e di detenzione domiciliare ordinaria, avanzate da Salvatore Di Fresco; Ritenuto che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere con percorso logico immune da fratture la decisione impugnata; che il ricorrente si limita a sollevare questione sul fatto che alcuni mesi prima in relazione ad un precedente cumulo e ad una pena da espiare di misura inferiore era stato disposto in suo favore che l'espiazione della pena proseguisse in regime di detenzione domiciliare; che il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto della gravità dei reati, dell'entità della pena da scontare, del concreto pericolo di reiterazione alla luce dell'atteggiamento elusivo del condannato rispetto alle sue responsabilità, delle recenti manifestazioni della sua propensione a delinquere, della natura saltuaria dell'eventuale attività lavorativa da svolgere, peraltro non documentata, della prospettiva di fruire della detenzione domiciliare in abitazione diversa da quella dei familiari e delle informazioni negative provenienti dalla polizia giudiziaria territorialmente competente; che in base a tutti questi elementi fattuali, congruamente valorizzati, il Tribunale di sorveglianza ha considerato necessario procedere con gradualità alla sperimentazione dei benefici e ha motivatamente ritenuto l'inidoneità delle misure non contenitive, escludendone al momento l'utilità ai fini di una progressiva risocializzazione;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2025 Il Cflrip i er estensore Il