Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Capasso's appeal against the Tribunal of Nuoro inadmissible. Capasso argued for a substantive review of the lower court's order, claiming it lacked sufficient motivation, but the court found his complaints were merely repetitive of previously rejected arguments without specific critique. The decision relied on established case law regarding the strict requirements for appeals under the Criminal Procedure Code, leading to the dismissal and an order for Capasso to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, second comma, cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific criticism of the lower court's reasoning and merely reproduces previously rejected grounds without new legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO LUIGI nato a NAPOLI il 28/06/1988 avverso l'ordinanza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di NUOROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Nuoro il 20 febbraio 2025, che veniva presentato nell'interesse di Luigi Capasso, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Luigi Capasso, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto, univoco, delle due sentenze irrevocabili presupposte.
Ritenuto, inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dal Tribunale di Nuoro, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192 - 01). Ritenuto, infine, che il ricorso di Capasso si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di applicazione del vincolo della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Luigi Capasso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 se