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Ordinanza — n. 31959/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31959/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal filed by Shanhua Ni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ni challenged the Court of Appeal's order by alleging vague reasoning, but the Court found his arguments were merely repetitive of previously rejected points without specific critique. Consequently, the Court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for re-examining the case under the relevant criminal procedure articles.

Regesto Legislator

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Art. 81, second comma, cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces previously rejected grounds without providing a specific and distinct critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetitive grievances criminal procedure code court costs and fine recidiva nell'infrazione criminalità persistente inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 81, second comma, cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
267596 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
(tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv.
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NI SHANHUA nato il 10/09/1977 avverso l'ordinanza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Firenze il 15 aprile 2025, che veniva presentato nell'interesse di Shanhua Ni, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Shanhua Ni, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle sentenze di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato.

Ritenuto, inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili censori, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di appello di Firenze, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento in esame (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Ritenuto, infine, che il ricorso di Ni si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di applicazione del vincolo della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Shanhua Ni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 s