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Ordinanza — n. 31958/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution order regarding sentence reduction due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31958/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's rejection of the request for sentence reduction. The appellant argued the judge erred by applying a penalty higher than the statutory minimum without adequate reasoning, claiming this constituted an illegal sentence. The court ruled that such a motivational deficit is not a ground for challenging a final judgment during the execution phase, citing established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 627 cod. proc. pen.: A motivational deficit regarding the calculation of a penalty exceeding the statutory minimum does not constitute an illegal sentence deducible before the execution judge when the original judgment is final.

Parole chiave

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execution phase final judgment motivational deficit statutory minimum penalty reduction inadmissible appeal judicial discretion sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
285507 - 01) che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;
art. 627 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
285507 - 01) che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 45193 del 11/07/2023, Cumino
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSHI BEHAR nato il 24/06/1991 avverso l'ordinanza del 10/04/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 10/04/2025, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Behar Roshi, volta ad ottenere la rideternninazione della pena di anni cinque reclusione ed euro 1.300,00 di multa di cui alla sentenza del Tribunale di Perugia del 25/11/2022, irrevocabile dal 13/05/2023 per reati di furti aggravati in abitazione; l'istanza si basava sull'assunto dell'illegittimità della pena, dovuta al fatto che nella motivazione il giudice aveva affermato di voler calcolare la pena base sulla base del minimo edittale ma aveva preso a riferimento una misura di pena più elevata di quella pari al minimo edittale all'epoca dei fatti previsto;

Ritenuto che con il ricorso si contesta l'affermazione del giudice dell'esecuzione in ordine all'intangibilità del giudicato con argomenti che non trovano riscontro nella consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, che, infatti, «non integra un'ipotesi di pena illegale, deducibile dinanzi al giudice dell'esecuzione in caso di sentenza divenuta irrevocabile, la determinazione della pena in misura superiore alla media edittale in assenza di adeguata motivazione, costituendo tale "deficit" motivazionale un vizio deducibile esclusivamente in sede di impugnazione» (Sez. 1, n. 45193 del 11/07/2023, Cumino, Rv. 285507 - 01) che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2025 Il Cor F r estensore Il