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Ordinanza — n. 31956/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against anti-mafia arrest sentence for lack of specific grounds and generic mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31956/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Jimmy Spina's appeal inadmissible, upholding his two-month arrest sentence for violating a police stop order. Spina argued for generic mitigation based on his criminal record, but the court found no specific factual circumstances to support such leniency. The decision rests on the procedural failure to challenge the lower court's reasoning and the legal principle that generic mitigation requires distinct factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 276, comma 3, d.lgs. 159/2011; Art. 600 c.p.p.: Appeals must specifically challenge the reasoning of the lower court, and generic mitigation requires distinct factual circumstances not found in the case.

Parole chiave

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anti-mafia legislation procedural inadmissibility generic mitigation police stop violation criminal record assessment impunità violazione semplice della LCStr reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 276, comma 3, d.lgs. 5 settembre 2011, n. 159
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza emessa 11 aprile 2025, con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui Jimmy Spina era stato condannato alla pena di due mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 276, comma 3, d.lgs. 5 settembre 2011, n. 159 (cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Papini
Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna
274816 - 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv.
Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA JIMMY nato il 25/10/1985 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza emessa 11 aprile 2025, con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui Jimmy Spina era stato condannato alla pena di due mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 276, comma 3, d.lgs. 5 settembre 2011, n. 159 (cod. antimafia), commesso a Lucca il 14 agosto 2020. Ritenuto, innanzitutto, che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di Jimmy Spina, che, nel corso di un controllo di polizia, veniva fermato nel Comune di Lucca, in violazione del provvedimento emesso dal Questore di Lucca il 24 ottobre 2018.

Ritenuto, inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili censori, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di appello di Firenze, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento in esame (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192 - 01). Ritenuto, infine, che il disvalore della condotta illecita di Spina, che risultava gravato da numerosi precedenti penali, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto di situazioni fattuali, non riscontrate per l'imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 — 01;

Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Jimmy Spina deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'l