Italian Court dismisses appeal against surveillance court order refusing home detention due to high recidivism risk.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of home detention for Carmelo Tavernese. The Tribunal of Surveillance rejected the request because the convicted individual showed no awareness of the harm caused and posed a concrete danger of reoffending. Consequently, the court determined that non-containment measures were currently unsuitable for his progressive reintegration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 Ord. pen.; Art. 22 Ord. pen.: The court must refuse home detention when the convicted person demonstrates a concrete danger of reoffending and lacks awareness of the prejudice caused, rendering non-containment measures unsuitable for progressive reintegration.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAVERNESE CARMELO nato a POLISTENA il 08/06/1982 avverso l'ordinanza del 04/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; / i
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 04/03/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da Carmelo Tavernese; Ritenuto che, con due motivi di censura tra loro strettamente connessi, si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere con percorso logico immune da fratture la decisione impugnata; che il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto della gravità dei reati, dell'entità della pena da scontare, del concreto pericolo di reiterazione alla luce dell'assenza di qualsiasi consapevolezza del condannato dei pregiudizi arrecati e delle risultanze del documento di equipe che, in ragione dell'inadeguatezza della revisione critica, fa emergere l'esigenza di procedere con gradualità alla sperimentazione dei benefici e di limitare questa fase al lavoro in regime di cui all'art. 21 Ord. pen.; ha motivatamente ritenuto l'inidoneità delle misure non contenitive, escludendone al momento l'utilità ai fini di una progressiva risocializzazione;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2025 Il/cohsi Here estensore A Il Presid