Cassation court dismisses appeal against GIP sentence for applying penalty upon request due to lack of specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a first-instance judgment applying a penalty upon request. The GIP correctly qualified the criminal facts and verified the accuracy of the requested penalty, rendering the appellant's complaints specific and unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In proceedings for the application of penalty upon request, the investigating judge must verify the accuracy of the legal aspects and the proportionality of the requested penalty, and appeals lacking specificity or manifestly unfounded are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIONI MIRKO nato a VELLETRI il 06/07/1979 avverso la sentenza del 20/03/2025 del GIP TRIBUNALE di LATINAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 20/03/2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina applicava a Mirko Taglioni, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed € 1.800,00 di multa. Ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.; che, tenuto conto di questi parametri, le doglianze proposte appaiono prive di specificità e manifestamente infondate, in ragione del fatto che il giudice di merito, oltre a qualificare correttamente i fatti di reato contestati al ricorrente, ai fini del giudizio di responsabilità richiamava gli elementi investigativi in atti e la ricostruzione in fatto da essi ricavabile; che il percorso argomentativo seguito dal Giudice, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez.
U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01); che le censure proposte dal ricorrente evocano mancati approfondimenti motivazionali, del tutto imprecisati, privi di aderenza al testo del provvedimento impugnato e in ogni caso incompatibili con il rito prescelto; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen