Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Lanciato's appeal against the GIP's order inadmissible. Lanciato argued for a substantive review based on alleged motivational deficiencies, but the court found his complaints were merely repetitive of issues already dismissed by the lower judge without specific legal critique. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility under the relevant criminal procedure articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, second comma, cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces previously dismissed grievances without specific criticism of the lower court's reasoning or if it proposes interpretative statements contrary to established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANCIATO VINCENZO nato a NAPOLI il 06/05/1970 avverso l'ordinanza del 14/02/2025 del GIP TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso il provvedimento impugnato, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari il 14 febbraio 2025, presentato nell'interesse di Vincenzo Lanciato, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Vincenzo Lanciato, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle sentenze di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato.
Ritenuto, inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili censori, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento in esame (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192 - 01). Ritenuto, infine, che il ricorso di Lanciato si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di applicazione del vincolo della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Vincenzo Lanciato deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11