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Ordinanza — n. 31948/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to erroneous application of Article 671 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31948/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Lanciato's appeal against the GIP's order inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to recognize criminal continuity. The appellant argued that three crimes committed in the same location with identical fraudulent nature proved a single criminal design, but the court found the judge's reasoning sound and logically consistent. The decision emphasized that mere similarity in protected legal interests and temporal sequence is insufficient without specific probative evidence of a unified plan, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The recognition of criminal continuity requires specific probative evidence of a unified criminal design, not merely the homogeneity of protected legal interests or the temporal sequence of acts.

Parole chiave

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criminal continuity Art. 671 c.p.p. single criminal design probative evidence Cassazione ordinanza abbandono del procedimento per truffa infrazioni uniche e continuate reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23703/2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Vincenzo Lanciato, per il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen., tra i delitti oggetto delle tre sentenze meglio descritte nell'originaria istanza; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
30977 del 26/06/2019); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 671 cod. proc. pen
pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
30977 del 26/06/2019); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANCIATO VINCENZO nato a NAPOLI il 06/05/1970 avverso l'ordinanza del 25/03/2025 del GIP TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23703/2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Vincenzo Lanciato, per il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i delitti oggetto delle tre sentenze meglio descritte nell'originaria istanza; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta che il giudice di merito non ha tenuto conto degli indici rivelatori dell'unitario disegno criminoso, poiché i reati erano stati commessi nella medesima località e caratterizzati dalla medesima natura fraudolenta; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso e ha evidenziato l'assenza di elementi specifici dotati di significativo valore probatorio e idonei a dimostrare il prospettato vincolo di continuazione, essendo le condotte distanziate nel tempo e dalle modalità del tutto disomogenee; che doveva, quindi, ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e osservarsi che non è sufficiente la mera omogeneità dei beni giuridici tutelati e la sequenza delle condotte in un determinato arco temporale, né l'accertamento dell'identità del disegno criminoso può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 11 settembre 2025 estensore