Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31947/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court rejects material error correction request for civil party cost allocation in cassation annulment case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31947/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected an application by the civil party to correct a material error in a cassation judgment regarding cost allocation. The court held that such a request exceeds the scope of material error correction, which is limited to textual amendments, and that civil parties cannot claim costs in cassation judgments concluding with annulment and remittal. Consequently, the civil party must assert this claim during the subsequent retrial where the substantive obligation to pay costs will be determined.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 130 cod. proc. pen.; The request for correction of a material error under Article 130 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible when it seeks to modify the substantive decision rather than merely amend the text, and civil parties cannot claim procedural costs in cassation judgments ending in annulment with remittal.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction Cassation procedure civil party costs annulment with remittal procedural definitiveness cost allocation criminal procedure code ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 130 cod. proc. pen.
De Rosa, quale antistatario nel grado di giudizio; Ritenuto che «non è consentito ricorrere alla procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod.
art. 130 cod. proc. pen
De Rosa, quale antistatario nel grado di giudizio; Ritenuto che «non è consentito ricorrere alla procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 3401 del 05/12/2001, Padalino
Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GARGIULO GIUSEPPE, RAZZANO VALERIA ILARIA/ tu; r9:- .. avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminata l'istanza per la correzione di errore materiale, avanzata dall'avv. Domenico De Rosa, difensore delle parti civili Giuseppe Gargiulo e Valeria Ilaria Razzano nel procedimento a carico di Mariano Cannio, avente ad oggetto la sentenza della Corte di cassazione in data 17/01/2025, che ha annullato la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 08/02/2024 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli; Rilevato che l'istanza chiede l'integrazione della sentenza della Corte di cassazione con una statuizione sulla richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, richieste dallo stesso avv.

De Rosa, quale antistatario nel grado di giudizio; Ritenuto che «non è consentito ricorrere alla procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. quando la correzione richiesta non si limiti ad una semplice emenda del testo della sentenza, ma comporti la modifica della decisione stessa, in violazione del principio di definitività delle sentenze della Corte di cassazione, che può essere derogato solo con rimedi straordinari» (Sez. 6, n. 3401 del 05/12/2001, dep. 2002, Padalino, Rv. 220951 - 01); che in ogni caso «non spetta alla parte civile la liquidazione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, potendo la stessa far valere la relativa pretesa nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base all'ordinario criterio della soccombenza» (Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987 - 04); che pertanto l'omessa statuizione di cui la parte civile richiede l'emenda consegue legittimamente dall'esito del giudizio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza Così deciso I'll settembre 2025 Il Consi§liere estensore Il Pr