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Ordinanza — n. 31944/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of special power of attorney and repetitive grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31944/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal filed by Antonio Cugnetto inadmissible. The procedural defect stemmed from the appellant's lawyer lacking a special power of attorney, while substantive arguments were deemed repetitive and inconsistent with established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 166 c.p.p.: An extraordinary appeal is inadmissible if filed by a lawyer without a special power of attorney and if it merely reproduces grievances already examined without specific criticism of the reasoning.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility special power of attorney repetitive grievances procedural defect court costs and fine censure procedurali motivi di cassazione ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Art. 166 c.p.p.
art. 625-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Pecoriello
(tra le altre, Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Pecoriello, Rv.
Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno
236731 - 01; Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUGN ETTO ANTONIO nato a LAMEZIA TERME il 13/07/1987 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di cassazione il 3 aprile 2025, che veniva presentato, nell'interesse di Antonio Cugnetto, dall'avv. Sergio Vescio, che risultava sprovvisto di procura speciale. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso straordinario in esame, postulando indimostrati travisamenti della sentenza censurata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale riguardante Antonio Cugnetto, che appare vagliato in conformità delle emergenze giurisdizionali. Ritenuto, inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili censori, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di cassazione, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Ritenuto, infine, che il ricorso di Cugnetto, oltre a essere proposto da difensore sprovvisto di procura speciale, si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di ricorsi straordinari, ex art. 625-bis cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Pecoriello, Rv. 236731 - 01; Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, Buonanno, Rv. 231206 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonio Cugnetto deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 se