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Ordinanza — n. 31943/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation against prior rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31943/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal filed by Nicola Stramaglia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Stramaglia challenged a second-instance judgment confirming his one-year sentence for recidivism, arguing the lower court failed to provide sufficient reasoning. The court rejected this claim, noting that the appeal merely repeated previous objections without offering a specific critique of the legal arguments used to apply recidivism as a mitigating factor.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific arguments against the legal reasoning of the contested judgment, merely reproducing general complaints already dismissed.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation recidivism mitigation procedural exhaustion Italian criminal procedure procedura di revisione penale riesame dell'entità pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, postulando indinnostrate carenze motivazionali della sentenza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione processuale di Nicola Stramaglia, che appare vagliato in conformità delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv.
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv.
Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012
Ritenuto, infine, che il ricorso di Stramaglia si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata (tra le altre, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.
Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008
Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRAMAGLIA NICOLA nato a BARI il 17/08/1979 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza emessa il 29 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui Nicola Stramaglia era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 75, comma 2, d.lgs. 5 settembre 2011, n. 159. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, postulando indinnostrate carenze motivazionali della sentenza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione processuale di Nicola Stramaglia, che appare vagliato in conformità delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto, inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili censori, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dal giudice di merito, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento in esame, alla luce delle quali veniva applicata all'imputato la recidiva, reiterata e specifica, che veniva ritenuta equivalente alle attenuanti generiche. Ritenuto, infine, che il ricorso di Stramaglia si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata (tra le altre, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107 - 01;

Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nicola Stramaglia deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11