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Ordinanza — n. 31942/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31942/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Antonio Manzari's appeal against the Second Instance Court of Bari's conviction inadmissible. Manzari argued that the sentencing judges failed to provide sufficient motivation for the three-year, four-month prison sentence and fine imposed for crimes under Law No. 894 of 1967. The court rejected this claim because the appeal merely repeated previously rejected criticisms without offering a specific legal critique of the sentencing arguments, which the lower court deemed correct given the defendant's past serious offenses.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, c.p.p.; Art. 363-ter, c.p.p.: An appeal must be dismissed as inadmissible if it fails to provide a specific critique of the lower court's reasoning, merely reproducing previously rejected arguments without new legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation sentencing motivation repetition of rejected claims criminal procedure appeal impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis, c.p.p.
Art. 363-ter, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv.
Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012
Ritenuto, infine, che il ricorso di Manzari si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata (tra le altre, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.
Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008
254107 - 01; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZARI ANTONIO nato a BARI il 02/08/1987 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto da Antonio Manzari, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 20 febbraio 2025, confermativa della decisione di primo grado, con cui l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 894. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, afferente al trattamento sanzionatorio irrogato dai Giudici di meno, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di Antonio Manzari, che appare vagliato nel pieno rispetto delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto, inoltre, che l'atto di impugnazione si incentra su doglianze, riproduttive di profili censori disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di appello di Bari, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento in esame, che, alla luce dei "gravi reati anche di natura specifica" commessi in passato dal ricorrente, gli irrogava la pena, correttamente quantificata, di tre anni, quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa.

Ritenuto, infine, che il ricorso di Manzari si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata (tra le altre, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107 - 01; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonio Manzari deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11