Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and procedural urgency under criminal execution codes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Antonello Silvestri inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Silvestri argued for a substantive review of his execution position, but the court found his single grievance lacked specific criticism of the lower court's reasoning and failed to demonstrate procedural urgency. Consequently, the court ruled that the appeal was merely a reproduction of previously rejected arguments without new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, second comma, cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: An appeal must be grounded in specific criticisms of the lower court's reasoning and demonstrate procedural urgency; generic reproductions of rejected arguments without new legal grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI ANTONELLO nato a CAMPOBASSO il 26/12/1959 avverso l'ordinanza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto, nell'interesse di Antonello Silvestri, avverso il provvedimento impugnato, emesso dalla Corte di appello di L'Aquila il 14 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della decisione censurata, chiede il riesame nel merito della posizione esecutiva di Antonello Silvestri, che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle due sentenze irrevocabili presupposte.
Ritenuto, inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili censori, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di appello di L'Aquila, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento in esame (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192 - 01). Ritenuto, infine, che il ricorso di Silvestri si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di applicazione del vincolo della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonello Silvestri deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11