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Ordinanza — n. 31936/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating rejected arguments without specific refutation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31936/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Barut Siyar inadmissible for manifest unfoundedness. The appellant merely reiterated arguments from the second instance regarding witness credibility and the aggravating circumstance of acting with accomplices without addressing the appellate court's specific reasoning. Consequently, the court upheld the lower court's conviction for facilitating illegal immigration and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already rejected in the second instance without providing specific refutation or new evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest unfoundedness reiteration of arguments facilitating illegal immigration procedural costs immigrazione clandestina ripetute violazioni del diritto degli stranieri violazione del divieto d'entrata

Disposizioni normative citate

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Art. 12, commi 3, lett. a) e d), 3-ter, lett. b), d.lgs n. 286 del 1998
del Tribunale di Trieste del 12.1.2024 che condannava il ricorrente per il reato di cui all'art. 12, commi 3, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARUT SIYAR nato il 05/05/1993 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di BARUT Siyar avverso la sentenza con cui in data 12.12.2024 la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Trieste del 12.1.2024 che condannava il ricorrente per il reato di cui all'art. 12, commi 3, lett.

a) e d), 3-ter, lett. b), d.lgs n. 286 del 1998; Ritenuto che il ricorso consista nella mera reiterazione di alcuni dei motivi d'appello, non accompagnata dalla specifica confutazione delle argomentazioni in virtù delle quali le doglianze erano state disattese dai giudici di secondo grado con una motivazione da considerarsi, viceversa, adeguata; Ritenuto, infatti, che, in primo luogo, il ricorso, omettendo di confrontarsi con la sentenza impugnata, ripropone censure fondate sulla credibilità della versione resa dall'imputato e sulla asserita inattendibilità delle dichiarazioni dei soggetti trasportati (che, peraltro, hanno avuto integrale ingresso nel processo a seguito della scelta dell'imputato di definire il procedimento allo stato degli atti), laddove la Corte d'Appello ha invece congruamente respinto l'appello sulla base - al contrario - della argomentata valutazione di infondatezza delle dichiarazioni di Barut e di attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti trasportati;

Ritenuto, in secondo luogo, che anche la censura riguardante l'insussistenza della circostanza aggravante dell'avere commesso il reato in numero di tre persone lamenta genericamente il difetto di prova e non tiene conto che la sentenza impugnata ha precisamente individuato due correi di Barut, enucleando coerentemente gli elementi in base ai quali è da ritenersi dimostrato che essi abbiano cooperato con l'odierno ricorrente nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, perché, in definitiva, si limita a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivi di appello, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati accolti;

Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co