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Ordinanza — n. 31932/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against probation court order denying alternative measures due to ongoing personality observation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31932/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Palermo Probation Court's refusal of alternative measures. Although the appellant highlighted stable employment, volunteer work, family ties, and academic achievements, the lower court deemed these factors insufficient given ongoing personality observation and pending cases. The Court ruled that the probation judge correctly applied the principle requiring further observation to verify the detainee's adaptability before granting benefits.

Regesto Legislator

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Art. 277 c.p.s.; Art. 166 c.p.s.: In granting alternative measures to detention, the probation court may legitimately require an additional observation period and further merit trials even when positive behavioral elements exist, to verify the subject's ability to comply with imposed prescriptions.

Parole chiave

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alternative measures to detention personality observation period probation court discretion inadmissible appeal detention benefits criteria accertamento della capacità lavorativa attitudine all'integrazione collocabilità ridotta

Disposizioni normative citate

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Art. 277 c.p.s.
Art. 166 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213 - 01
Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01
Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01); Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNARIATO CRISTIAN nato a PALERMO il 22/04/1989 avverso l'ordinanza del 19/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; Q(

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di CANNARIATO Cristian avverso la ordinanza in epigrafe, con cui in data 19.2.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha rigettato una istanza di misura alternativa; Rilevato che il ricorso contrasta la motivazione dell'ordinanza impugnata evidenziando gli elementi favorevoli al condannato (lavoro stabile, attività di volontariato, legami familiari, conseguimento di un titolo di studio), i quali, tuttavia, sono stati presi in considerazione dal Tribunale di Sorveglianza ma ritenuti recessivi in modo congruo, sulla base dei precedenti e delle recenti pendenze nonché della circostanza che l'osservazione della personalità è ancora in corso;

Ritenuto, pertanto, che l'ordinanza, richiamando ragionevolmente la necessaria cautela nell'accesso ai benefici e il carattere prematuro di una misura alternativa, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213 - 01;

Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01); Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d