Cassation appeal dismissed for being personally filed by the appellant instead of by a qualified defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the appellant, Giacomo Lombardo, rather than by a qualified defense lawyer. The appellant had previously requested a stay of execution of his sentence, which was rejected by the Palermo Supervision Tribunal. The court ruled that under the amended Criminal Procedure Code, such appeals must be signed by a registered defense attorney to avoid inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: Appeals against supervision proceedings must be filed by a qualified defense lawyer; personal filing renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO GIACOMO nato a TRAPANI il 06/09/1969 avverso l'ordinanza del 06/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 6.2.2025 era stata rigettata dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo un'istanza di differimento della pena, LOMBARDO Giacomo ha proposto ricorso per cassazione personalmente; Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1