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Ordinanza — n. 31928/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against partial reform of sentence for illegal weapon possession and carrying.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31928/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to partially reform the sentence from imprisonment to home detention. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the principle of absorption between the crimes of illegal possession and carrying of a firearm, failing to prove the weapons were held simultaneously in public. The court rejected this, noting the appellant did not provide specific evidence regarding the simultaneity of the acts, and also dismissed the claim regarding the denial of statutory mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The principle of absorption between illegal possession and carrying of a firearm requires proof that possession began simultaneously with carrying in a public place and that prior possession was absent; without specific evidence of simultaneity, the lower court may lawfully reject the absorption defense.

Parole chiave

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illegal possession of firearm carrying of firearm principle of absorption simultaneity of acts statutory mitigating circumstances inadmissible appeal home detention sentence porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 27343 del 4/3/2021, Amato
Sez. 1, n. 18410 del 9/4/2013, Vestita
Sez. 1, n. 18410 del 9/4/2013, Vestita, Rv.
Sez. 4, n. 32872 dell'8/6/2022, Guarnieri
pen., così facendo buon governo del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivi (Sez. 4, n. 32872 dell'8/6/2022, Guarnieri, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO IVAN nato a LECCE il 25/10/1985 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di FRANCO Ivan avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 29.11.2024 la Corte di Appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Lecce in data 3.4.2024 di condanna del ricorrente per i reati di detenzione e porto di arma comune da sparo, sostituendo la pena della reclusione con la detenzione domiciliare; Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la motivazione della sentenza impugnata abbia fatto, in ordine al profilo del concorso dei reati contestati, corretta applicazione del principio secondo cui il delitto di porto illegale di arma assorbe per continenza quello di detenzione solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta (Sez. 1, n. 27343 del 4/3/2021, Amato, Rv. 281668 - 01;

Sez. 1, n. 18410 del 9/4/2013, Vestita, Rv. 255687 - 01), rimarcando in proposito che l'imputato non avesse assolto all'onere di allegazione di specificazioni circa la contemporaneità delle due condotte; Rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata, per un verso, ha richiamato sul punto la sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme) e, per l'altro, ha già preso in considerazione gli elementi dedotti nel ricorso (ovvero, la circostanza, per vero trascurabile, che Franco, di fronte all'ineluttabilità della perquisizione cui stava per procedere la polizia giudiziaria, abbia consegnato spontaneamente l'arma) per ritenerli insufficienti ai fini dei riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., così facendo buon governo del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivi (Sez. 4, n. 32872 dell'8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01;

Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.