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Ordinanza — n. 31927/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding detention continuation for five drug convictions due to procedural and substantive flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31927/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by NDAW Ibra inadmissible against the Florence Court of Execution's refusal to apply the detention continuation rule. The appellant argued for personal participation in the hearing and challenged the court's reasoning on criminal intent, but the court found these arguments generic and unsupported by specific requests or evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 666 cod. proc. pen.; Art. 600-bis c.p.p.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to request personal presence for the hearing and if the complaint regarding the court's reasoning is generic without specific factual elements distinguishing a criminal program from a lifestyle.

Parole chiave

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detention continuation drug offenses procedural participation inadmissible appeal criminal program court costs Cassazione dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 666 cod. proc. pen.
Art. 600-bis c.p.p.
art. 666 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDAW IBRA (CUI 05EGWVC) nato il 12/09/1990 avverso l'ordinanza del 07/01/2025 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NDAW Ibra avverso l'ordinanza in 04- epigrafe, con cui in data /31.1.2025 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con cinque sentenze di condanna irrevocabili; Ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce la inosservanza delle norme processuali relative alla partecipazione del detenuto all'udienza, sia manifestamente infondato, in quanto l'art. 666 cod. proc. pen. non prevede la partecipazione personale dell'interessato, il quale può essere sentito, collegato a distanza o anche tradotto per disposizione del giudice, ma solo se "ne fa richiesta", ciò che nel caso di specie nemmeno il ricorso sostiene che Ndaw ha fatto prima dell'udienza;

Ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta un vizio di motivazione dell'ordinanza, è generico e non muove una critica mirata all'ordinanza impugnata, limitandosi a evidenziare il dato della omogeneità delle condotte, ma senza indicare gli elementi per cui la commissione di cinque reati in materia di stupefacenti nell'arco di quattro anni costituisca la espressione di un medesimo programma criminoso anziché - come ritenuto dal giudice dell'esecuzione con motivazione congrua - di uno "stile di vita" improntato al crimine; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de