Cassation appeal dismissed for being personally filed instead of submitted by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant rather than by a registered defense attorney. The appellant had previously lost a claim regarding a reward permit at the Tribunal of Surveillance in Perugia. The court ruled that under the amended Criminal Procedure Code, such appeals must be signed by a qualified lawyer to avoid inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: A cassation appeal against any judicial decision must be submitted by a registered defense attorney and cannot be filed personally by the party, otherwise it is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI SALVATORE nato a NAPOLI il 14/09/1984 avverso l'ordinanza del 30/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 30.1.2025 era stato rigettato dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia un reclamo relativo al rigetto di un permesso premio, ALTIERI Salvatore ha proposto ricorso per cassazione personalmente; Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il