Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific refutation of trial court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Serdi Mohamed, challenged the lower court's rejection of his request to apply the rule of continuation for four separate convictions. The court found the appeal generic because it merely contested the decision without specifically refuting the trial court's factual findings regarding the chronological distance, occasionality of acts, and different locations of the crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p., n. 3; The appeal must specifically refute the factual and legal reasoning of the lower court; generic complaints lacking specific refutation of the court's arguments result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERDI MOHAMED nato il 27/03/1998 avverso l'ordinanza del 12/03/2025 del TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di SERDI Mohamed avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con quattro sentenze di condanna irrevocabili; Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01);
Rilevato che l'unico motivo di ricorso è generico, in quanto, a fronte del motivato diniego della applicazione della continuazione sulla base della distanza cronologica tra i fatti, della occasionalità delle condotte di resistenza a pubblico ufficiale e della diversità dei luoghi di commissione dei fatti, si limita a contestare la decisione senza confutarne specificamente le argomentazioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso