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Ordinanza — n. 31922/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds regarding plea agreement validity under Art. 610 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31922/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to address specific grounds required for challenging a plea agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for dismissal based on the particular triviality of the offense, but the court held that such arguments are not permissible when the defendant has waived other appeal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A cassation appeal against a plea agreement judgment is admissible only if it challenges the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the judge's content, excluding general lack of motivation regarding triviality.

Parole chiave

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plea agreement appeal inadmissible appeal triviality dismissal waiver of grounds Cassation procedure attenuazione della pena proporzionalità della pena condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Rilevato che BALLIU Myftar ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Roma, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599- bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
276102); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.
Law 23 giugno 2017, n. 103
art. 599- bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO Rilevato che BALLIU Myftar ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Roma, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599- bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra
Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello
solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLIU MYFTAR nato il 09/10/1992 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che BALLIU Myftar ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Roma, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflittagli con la sentenza di primo grado del Tribunale di Frosinone del 2.3.2021 per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce il difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato per la particolare tenuità del fatto; Considerato che:

1) in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522);

2) deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così