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Ordinanza — n. 31921/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of novelty regarding a previously rejected request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31921/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected a request for the application of the crime of continuation, ruling it was a repetition of an identical request already dismissed in 2023. The appellant failed to demonstrate any new elements in the current request, and the defense admitted unawareness of the prior rejection when drafting the new one.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: A request for the application of the crime of continuation is inadmissible if it constitutes a repetition of an identical request already rejected, lacking any elements of novelty.

Parole chiave

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crime of continuation repetition of request lack of novelty inadmissible appeal manifest unfoundedness nuova domanda di prestazioni d'invalidità secondo asilo reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMI ARBEN nato il 15/08/1965 avverso l'ordinanza del 25/02/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di CAMI Arben avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 25.2.2025 la Corte di Assise d'Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile una istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, presentata ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse del ricorrente; Premesso che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile la predetta istanza, in quanto riproposizione di istanza di identico tenore già rigettata in data 14.12.2023;

Rilevato che, a fronte di tale decisione, il ricorso non è in grado di indicare gli elementi di novità della nuova istanza rispetto a quella precedente e che, anzi, il difensore che l'ha redatta ammette che in occasione della formulazione della seconda richiesta nell'interesse del condannato non era a conoscenza dell'esistenza della prima già rigettata; Considerato che priva di pregio è anche la doglianza relativa al fatto che la precedente istanza presentata nell'interesse di Carni non fosse compresa tra gli atti su cui il giudice dell'esecuzione ha deciso, atteso che non può il ricorrente lamentare l'indisponibilità di un atto precedente formato, che proveniva da lui stesso e che doveva essergli noto;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci