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Ordinanza — n. 31750/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31750/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a second-instance acquittal on one count and a confirmation of conviction on others, claiming violations of law and defects in reasoning. The court rejected these arguments because the sole ground of appeal was generic, merely repeating reasons already dismissed by the lower court without specific new arguments.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack correlation with the contested decision, as they must be specific and distinct from prior judicial reasoning to justify a new examination.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity procedural defect Cassation procedure bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEI MIRKO nato a FIRENZE il 13/07/1973 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Fei Mirko ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, nell'assolvere il ricorrente dal reato di cui all'art. 217 R.D. 267/1942, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 216, comma 1, nn.

1) e 2), R.D. 267/1942; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Co,ps