Cassation appeal dismissed for generic grounds and inadmissible sentencing argument under Italian Criminal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mortachi Abdul inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new trial regarding criminal responsibility and sentencing, but the court found the first ground too generic to merit review. The second ground was rejected because sentencing discretion belongs to the trial judge, not the cassation court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and lack specific correlation with the contested decision, and arguments regarding sentencing fall within the exclusive discretion of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORTACHI ABDUL nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Mortachi Abdul ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 624, 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine penale responsabilità - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;
Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrentf al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il CfT1Ìere estffre