Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds under Article 591.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Polito Andrea inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 581, 624, and 61 of the Penal Code, alleging a lack of specific reasoning regarding the 'relationem' principle. The court rejected this claim because the argument merely repeated reasons already found unfounded by the appellate judge without providing new, specific grounds, rendering it generic under Article 591, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack correlation with the decision, merely repeating arguments already rejected by the lower court without specific new reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLITO ANDREA nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 03/11/1989 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Polito Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 581, 624, 61, n.5), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla motivazione per relationem adottata dal Giudice di appello - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il ei