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Ordinanza — n. 31745/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31745/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cirino Massimo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 612 and 61 of the Penal Code, alleging violations of law and reasoning flaws. The court rejected these claims as mere factual complaints, noting that the lower court's reasoning was sound and did not suffer from the specific defects outlined in Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: Appeals based solely on factual dissatisfaction without demonstrating a violation of law or a specific defect in reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints code criminal procedure article 606 legal violation minaccia pubblica intimidazione azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
2-6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
2-6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 612, comma 2 cod. pen.
Art. 61, n. 5 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRINO MASSIMO nato a ALIA il 10/06/1975 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Cirino Massimo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 612, comma 2, e 61, n. 5), 612, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso - che possono essere congiuntamente trattati in quanto in entrambi il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità - sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., avendo la Corte argomentato la condanna sulla base della assenza di decisività dei rilievi della difesa in quanto relativi a segmenti secondari della narrazione non idonei a scalfire l'attendibilità delle prove assunte; inoltre, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle am