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Ordinanza — n. 31744/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for theft in a dwelling, citing inapplicability of the aggravated theft provision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31744/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Di Benedetto Girolamo and Di Benedetto Aurelio inadmissible regarding their conviction for theft in a dwelling. The appellants argued that the court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code, claiming a violation of law and defective reasoning. The court rejected this, ruling that the specific aggravated theft provision was inapplicable both formally due to the nature of the crime and materially due to the specific circumstances of the conduct.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: The provision for aggravated theft in a dwelling is inapplicable when the crime does not formally fit the statutory limits or when the conduct lacks the requisite elements for the aggravated offense.

Parole chiave

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theft in dwelling aggravated theft provision inadmissible appeal defective reasoning Cassation dismissal imputazione di furto gravi addebiti penali furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui in entrambi i ricorsi lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
- è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
- è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui in entrambi i ricorsi lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI BENEDETTO GIROLAMO nato a PALERMO il 15/11/1959 DI BENEDETTO AURELIO nato a PALERMO il 30/11/1994 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Di Benedetto Girolamo e Di Benedetto Aurelio ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato in concorso di cui agli artt. 624-bis, 625, n.

2) e art. 99, comma 4, con riferimento al solo Di Benedetto Aurelio, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui in entrambi i ricorsi lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., essendo l'istituto invocato inapplicabile non solo perché il reato di furto in abitazione non rientra formalmente nei limiti editali previsti dalla legge ma anche perché nel merito, a ragione delle modalità con cui la condotta è stata posta in essere; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 eIl Cop8ig.ere e sore - E Enr. Stanislao Scarlini