Cassation appeal dismissed as generic for failing to specify grounds under Art. 581(1)(c) CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was deemed generic and indeterminate. The appellant argued for maximum generic mitigating circumstances, but the lower court's reasoning was logically sound. The court ruled that the appeal failed to meet the specificity requirements of Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, lacking the specific elements necessary for the reviewing judge to exercise its supervisory power.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAUDANI GIUSEPPE nato a CATANIA il 27/07/1982 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Laudani Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di ~NN , Appello di ik:~tmm che, nel concedere le circostanze attenuanti generiche, ha per il resto confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 61, n. 1), 582 in relazione agli artt. 624, 625, nn.
2) e 7), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 gliere ensore I