Cassation court dismisses appeal and declares crime extinguished by withdrawal of complaint under Cartabia reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment without remittal, declaring the crime extinguished due to the withdrawal of the complaint. Although the lower court had modified the sentencing, the appellant had submitted a ritualistically accepted withdrawal of the complaint while the appeal was pending. The court ruled that this withdrawal extinguishes the offense, overriding any procedural bars to admissibility, and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 c.p.; Art. 340 c.p.p.: The withdrawal of a complaint, if ritualistically accepted and made pending the appeal, extinguishes the crime, taking precedence over admissibility issues and requiring the higher court to declare the offense extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NOVELLI NICHOLAS nato a CASTELLANA GROTTE il 17/11/1995 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Novelli Nicholas ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, nel modificare in melius il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, nn.
2) e 5) cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito della cd. Riforma Cartabia. Considerato che il ricorrente ha prodotto la remissione di querela ritualmente accettata e questa Corte ha autorevolmente chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/472010, Rv. 247088; n. 37688 del 08/07/2014, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326); Rilevato che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato per remissione di querela, ponendo a carico dell'imputato le spese processuali, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Coi.liere estensore Il Presid