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Ordinanza — n. 31734/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for theft and receipt, citing lack of reasoning flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31734/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the joint appeals by Peter Tauman and Florian Rosa inadmissible regarding convictions for theft and receipt. The appellants argued for reasoning defects under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, but the court found no such flaws in the lower court's analysis of evidence and aggravating circumstances. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; The court holds that an appeal based on alleged reasoning defects is inadmissible if the lower court's decision logically follows the evidence and applies correct legal arguments without contradiction.

Parole chiave

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inadmissible appeals reasoning defects theft conviction receipt crime aggravating circumstances Cassazione ordinanza procedural costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il primo motivo comune - con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del reato di furto - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il primo motivo comune - con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del reato di furto - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 61, n. 7 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625, comma 1 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 99, comma 4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang
(Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv.
S.U. n.34090 del 27/04/17, Quarticelli
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Sentenza — n. 20945/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal against conviction for theft and aggravated recidivism due to lack of interest.
Ordinanza — n. 18412/2023 — snpen
Italian Court dismisses appeals against conviction for theft and fraud, citing lack of admissibility and generic arguments.
Sentenza — n. 34956/2022 — snpen
Cassation Court dismisses appeals against conviction for fraud and theft, rejecting generic arguments on mitigating circumstances.
Sentenza — n. 667/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against reduced sentence for theft, citing lack of evidence for prescription and arbitrary sentencing balance.
Ordinanza — n. 31434/2024 — snpen
Cassation Court dismisses appeal against aggravated attempted theft conviction for being manifestly unfounded and specific. The appeal is rejected due to lack of merit regarding factual reconstruction and sentencing. The court upholds the lower court's decision on the nature of the crime and the penalty applied. The appeal is declared inadmissible with costs awarded to the state. The decision confirms the validity of the appellate court's reasoning on the crime classification. The ruling emphasizes the necessity of specific arguments in criminal appeals. The court finds no legal error in the original judgment. The appeal fails to meet the threshold for admissibility. The decision reinforces the standard for challenging criminal convictions. The court maintains the integrity of the lower court's findings.

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Testo completo

eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TAUMAN PETER nato a PIETRASANTA il 05/12/1995 FLORIAN ROSA nato a PISTOIA il 03/12/1975 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Taunnan Peter e Florian Rosa ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati in concorso di cui agli artt. 61, n. 7), 110, 624, 625, comma 1, nn.

4) e 5), 648, 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo motivo comune - con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del reato di furto - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento laddove la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4-5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo comune - con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di ricettazione - è manifestamente infondato in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, in conformità al quadro probatorio esistente, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza. (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01);

Considerato che il terzo motivo comune - con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge in ordine alla contestata circostanza aggravante della destrezza - è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione esente dai descritti vizi logici con la quale il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione dell'aggravante contestata, avendo commesso i ricorrenti i gesti furtivi con rapidità ed elusività dei gesti ( S.U. n.34090 del 27/04/17, Quarticelli).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle