Italian Court dismisses appeals against conviction for theft and receipt, citing lack of reasoning flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the joint appeals by Peter Tauman and Florian Rosa inadmissible regarding convictions for theft and receipt. The appellants argued for reasoning defects under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, but the court found no such flaws in the lower court's analysis of evidence and aggravating circumstances. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; The court holds that an appeal based on alleged reasoning defects is inadmissible if the lower court's decision logically follows the evidence and applies correct legal arguments without contradiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TAUMAN PETER nato a PIETRASANTA il 05/12/1995 FLORIAN ROSA nato a PISTOIA il 03/12/1975 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Taunnan Peter e Florian Rosa ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati in concorso di cui agli artt. 61, n. 7), 110, 624, 625, comma 1, nn.
4) e 5), 648, 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo motivo comune - con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del reato di furto - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento laddove la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4-5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo comune - con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di ricettazione - è manifestamente infondato in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, in conformità al quadro probatorio esistente, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza. (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01);
Considerato che il terzo motivo comune - con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge in ordine alla contestata circostanza aggravante della destrezza - è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione esente dai descritti vizi logici con la quale il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione dell'aggravante contestata, avendo commesso i ricorrenti i gesti furtivi con rapidità ed elusività dei gesti ( S.U. n.34090 del 27/04/17, Quarticelli).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle