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Ordinanza — n. 31729/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31729/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's defense argued for acquittal based on the lack of joint ownership of goods and the existence of a complaint by a witness, while the defense counsel's specific ground was deemed too generic. The court rejected these arguments because the lower court's reasoning was logically sound, the first complaint was based on a witness's testimony, and the second ground failed to specify the legal elements required for a valid challenge under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded or if the specific legal elements required to formulate the criticism are not indicated, preventing the appellate judge from exercising their review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of specific reasoning joint ownership requirement penal responsibility declaration truffa aggravata difesa penale accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Rossoli - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla dichiarazione della penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEKKAL SALAHEDDINE nato il 07/09/1991 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; t Rilevato che Sekkal Salah-Eddine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confgrinato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 627, n. 7), cod. pen. Letta la memoria difensiva pervenuta in data 25 luglio 2025, a firma del difensore di fiducia avv. STEFANO BILO' con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso- a firma del difensore di fiducia avv. Bilò- con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al requisito dell'altruità dei beni nonché violazione di legge in relazione alla sussistenza della penale responsabilità, sono manifestamente infondati poiché la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., valorizzando la presenza di una querela redatta dal teste, ascoltato in dibattimento, che aveva assistito al furto e avvisato le persone offese dell'accaduto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - a firma dell'avv. Rossoli - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla dichiarazione della penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa de