Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it challenges factual findings reserved for lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Floriana Fazzio's appeal inadmissible because it sought to reconstruct facts using criteria different from those of the trial court. The lower court had already established civil liability for aggravated theft based on specific factual elements, a matter exclusively reserved for the judge of record. Consequently, the court ruled that the appeal violates the principle of preclusion by attempting to re-evaluate the factual assessment made by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or reconstruct facts using different criteria, as such assessment is exclusively reserved for the judge of record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZZIO FLORIANA nato a BOLLATE il 12/04/1975 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Floriana Fazzio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Pavia, su appello della parte civile e riqualificato il fatto nell'ipotesi di cui agli artt. 624, 61, comma 1, n. 11, cod. pen., ha riconosciuto la ricorrente responsabile ai soli fini civili del suddetto reato di furto aggravato;
Lette le conclusioni e nota spese, pervenute in data 4 settembre 2025, del difensore e procuratore speciale di parte civile, avv. GIOVANNI SANGALLI. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. La valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, infatti, è riservata in via esclusiva a quest'ultimo, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Nello specifico, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. da 6 a 8) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità della ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato che nulla può essere disposto quanto alla richiesta di liquidazione delle spese di parte civile in quanto pervenuta nel mancato rispetto dei quindici giorni liberi precedenti l'udienza previsti per il rito.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Con li