Cassation court dismisses appeal against false identity declaration conviction due to manifestly unfounded legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for false declarations regarding personal identity under Article 496 of the Penal Code. The appellant argued for acquittal based on the possibility of voluntary desistance and the timing of retractions, but the court found these claims inconsistent with established jurisprudence. The court ruled that the crime is consummated at the moment the false statement is made, rendering subsequent corrections irrelevant to the offense's existence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 496 cod. pen.; The crime of false declarations regarding personal identity is consummated at the moment the false statement is made, meaning subsequent retractions or corrections do not negate the completed offense or constitute voluntary desistance.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO MASSIMO nato a GIULIANOVA il 28/10/1994 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Massimo Di Rocco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art.496 cod. pen. Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 5 settembre 2025, a firma del difensore di fiducia avv.
ANTONIO DI GASPARE con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in ordine alla configurabilità del reato, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità.
Invero, tramite un congruo richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, il giudice ha chiarito che il reato contestato si consuma nel momento in cui viene resa la falsa dichiarazione, essendo dunque irrilevante, ai fini della sussistenza dello stesso, una eventuale ritrattazione successiva. Parimenti infondata la doglianza difensiva che sostiene una possibile ipotesi di desistenza volontaria, dal momento che le generalità corrette sono state fornite solo in un secondo momento e, pertanto, quando il reato si era già consumato. Alla luce di tali considerazioni, il giudice ha dunque ribadito l'impossibilità di assolvere l'imputato in quanto tutti gli elementi costituitivi del reato, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, risultano perfettamente integrati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Coosiglier estpso