Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attempting to reconstruct facts using criteria different from the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sabri Mitwalli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mitwalli challenged the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy, arguing the trial judge erred in finding the necessary elements and subjective intent of the crime. The court rejected these arguments, ruling that it lacks the power to re-evaluate factual findings and must defer to the trial judge's exclusive assessment of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 365, comma 1, c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance, reserving such evaluation exclusively to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITWALLI SABRI nato il 05/01/1973 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Sabri Mitwalli ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 110 cod. pen. e 223, comma 1, del R.D. n. 267/1942 (capo C); Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunziando, nello specifico, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi e all'elemento soggettivo del reato, sono manifestamente infondati perché tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.
6) avendo ritenuto corrette e pienamente condivisibili le conclusioni tratte dal giudice di prime cure, le quali, ampiamente sostenute dagli elementi emersi in istruttoria, non possono essere inficiate dalla versione difensiva avanzata dal ricorrente, che appare, invece, inconferente e del tutto priva di riscontri documentali a supporto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così decis