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Ordinanza — n. 31719/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding theft of electricity, ruling the act was not particularly minor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31719/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for exclusion of punishment due to the particular minor nature of the theft, but the court found this argument infounded. The lower court correctly assessed that the two-year duration and the safety risks of the homemade connection made the offense's offensiveness significant.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; The exclusion of punishment for particular minor nature of the offense does not apply when the criminal conduct involves prolonged duration and creates evident risks to public safety.

Parole chiave

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particular minor nature exclusion of punishment theft of electricity safety risks inadmissible appeal prolonged duration art. 131 bis furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIM MOHAMED AWAD EL NAGAR AHMED nato il 04/04/1990 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Ahnned Ibrahim Mohamed Awad El Nagar ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza emessa da Tribunale della medesima città - avendo rideterminato la pena - ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nel reato di furto aggravato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto basato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente condivisibili le valutazioni effettuate dal giudice di prime cure circa l'impossibilità di ritenere particolarmente tenue l'offensività della condotta del ricorrente sia con riferimento all'esiguità del danno, che alla lievità del pericolo. Trattasi, infatti, di un furto di energia elettrica protrattosi per almeno due anni e realizzato con un allaccio artigianale rappresentante un evidente rischio per la sicurezza degli abitanti dello stabile.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 II Fun