Cassation court dismisses appeal for generic grounds and invalid penalty review claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Boris Mielic's appeal against the Brescia Court of Appeal inadmissible. The appellant argued against the sentencing logic and the penalty determination, but the court found the first ground generic and lacking specific elements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The second ground was rejected because penalty graduation falls within the trial court's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the contested elements, and challenges to the sentencing discretion are not admissible in the court of cassation.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIELIC BORIS nato a BOLZANO il 01/11/1961 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Boris Mielic ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nel reato di tentato furto in abitazione di cui agli artt. 56, 110 e 624 bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo di gravame, che contesta vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso