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Ordinanza — n. 31716/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual elements under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31716/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's finding of guilt for burglary based on generic grounds that failed to specify the factual elements required for review. The court rejected this because the lower court's reasoning was logically sound and supported by unchallenged evidence, rendering the appeal's lack of specificity fatal.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded because they fail to indicate the specific elements underlying the criticism, thereby preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity procedural code supervisory power reato continuato concorso proprio tentata truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico e manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINKOVIC DANIELA nato a ROMA il 22/10/1999 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Daniela Marinkovic ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo - avendo ritenuto prevalenti le concesse circostanze attenuanti generiche e avendo conseguentemente rideterminato la pena - ha riconosciuto l'imputata responsabile per il concorso nei reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di furto in abitazione di cui agli artt. 110, 81, 624 bis cod. pen. (capo A, limitatamente alla seconda condotta furtiva avvenuta in data 24/05/2019) e di furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 110, 112, n. 4, 624 bis e 625, n. 2 e 5, cod. pen. (capi B e C);

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico e manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte territoriale, infatti, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7) ribadendo come la responsabilità della ricorrente in ordine ai fatti contestatele emerga chiaramente da numerosi riscontri istruttori, tra cui dichiarazioni dei testimoni, immagini di dispositivi di videosorveglianza e tabulati telefonici, i quali non lasciano spazio a possibili ricostruzioni alternative e la cui veridicità e sussistenza non viene messa in dubbio neanche dalla difesa;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammend