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Ordinanza — n. 31714/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for grave threats, ruling facts are for trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31714/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Amedeo Zaninoni inadmissible and dismissed his request to overturn the conviction for grave threats. The court held that the appellant's arguments regarding the intimidating nature of his words constituted mere factual complaints unsuitable for review at the appellate stage. Consequently, the court affirmed that the lower court correctly determined the threat existed based on the speaker's intent and the context, regardless of whether the victim was actually intimidated.

Regesto Legislator

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Art. 612, comma 2, cod. pen.; The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of facts for that of the trial judge, and an appeal based solely on factual disagreement is inadmissible.

Parole chiave

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grave threats criminal appeal factual review Court of Cassation inadmissible appeal minaccia nel diritto penale pubblica intimidazione minaccia alla sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 612, comma 2, cod. pen.
Rilevato che Amedeo Zaninoni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di minaccia grave di cui all'art. 612, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANINONI AMEDEO nato a SERIATE il 29/11/1964 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; .q( ‘,. Rilevato che Amedeo Zaninoni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di minaccia grave di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla portata intimidatoria e alla configurabilità della minaccia, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e tendente ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il suddetto motivo è, altresì, manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.

5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. Il giudice ha chiarito che ai fini della configurabilità della minaccia, trattandosi di un reato di pericolo, è sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire, a prescindere dal fatto che l'agente consegua o meno il suo intento. Nella specie, l'astratta idoneità intimidatoria della frase proferita dal Zaninoni è chiaramente desumibile, consistendo in una minaccia di morte pronunciata in un contesto di forte conflittualità. Conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, dalla circostanza che la condotta minatoria del ricorrente non ha sortito alcun effetto di intimidazione nella vittima non discende in alcun modo l'insussistenza del reato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre