Cassation court dismisses appeal for fraudulent bankruptcy, rejecting factual re-evaluation requests and confirming criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's request to re-evaluate factual elements regarding his role as a de facto administrator. The defense argued that the low debt amount and lack of formal administrator should exonerate the defendant, but the court found the debt exceeded 500,000 euros and the defendant held exclusive decision-making power. Consequently, the court affirmed the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy based on the established evidence and the defendant's criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the trial judge, reserving such assessment exclusively to the court of first instance, and appeals based on alleged factual errors are inadmissible if the lower court's reasoning is free from logical or legal defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCUMO FRANCESCO nato a MILANO il 12/05/1956 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Francesco Cucunno ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 2, 223, comma 1, R.D. n. 267/1942; Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 24 luglio 2025, a firma del difensore di fiducia, AVV.
CORRADO LIMENTANI, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato che i tre motivi in cui si articola il ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito e sono, altresì, manifestamente infondati in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.
U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Ritenuto che, nello specifico, il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine alla configurabilità in capo all'imputato della qualifica di amministratore di fatto, è manifestamente infondato in quanto l'attribuzione al ricorrente del suddetto ruolo non è fondata esclusivamente sulle dichiarazioni da lui rese in merito, ma è il risultato della valutazione di un'ampia serie di elementi, anche documentali, da cui emerge chiaramente il possesso in capo al Cucumo di pieni poteri gestori e decisionali in merito alle scelte strategiche da adottare per la gestione dell'impresa.
Poteri, inoltre, di cui quest'ultimo aveva l'esercizio esclusivo, stante l'assenza della formale amministratrice della società; Che il secondo motivo, che denunzia vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'esiguità dello stato passivo, pari a 14.000 euro essendosi insinuati al fallimento solo 2 creditori, non rappresenta un dato sufficiente ad escludere l'elemento soggettivo del reato. Invero, l'esposizione debitoria della società ammontava ad una somma superiore ai 500.000 euro, pertanto emerge chiaramente che la sottrazione e l'occultamento della contabilità, avendo reso impossibile apprendere al fallimento le immobilizzazioni materiali indicate a bilancio e procedere al recupero di crediti, è stata animata dalla volontà di recare pregiudizio alla massa dei creditori della società, costituita da ben 10 creditori ulteriori rispetto ai 2 che hanno ritenuto di avanzare istanza di ammissione al passivo;Che, infine, il terzo ed ultimo motivo di gravame, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in merito alla denegata concessione di una pena sostitutiva, è parimenti manifestamente infondato.
Il ricorrente, infatti, risulta aver riportato numerose condanne per reati in ambito societario e fiscale, sintomatiche di una consolidata personalità delinquenziale dedita alla reiterazione di reati della medesima tipologia e tale da far giungere alla conclusione che una pena diversa da quella applicata non possa ritenersi maggiormente idonea ad assicurare la risocializzazione e la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori illeciti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere