Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31711/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for aggravated theft due to lack of specific grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31711/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by George Birsan and Ginni Daniel Chiratc inadmissible. The appellants argued for acquittal on specific counts and challenged the application of aggravating circumstances, but the lower court's reasoning was deemed logically sound and supported by surveillance footage and phone records. The court rejected the appeals because they failed to specify the exact legal errors, violating procedural requirements for effective review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192 c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in clear legal errors; generic complaints lacking precise identification of contested elements render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific grounds requirement aggravated theft procedural defect lack of motivation furto di lieve entità perseguimento penale per truffa gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 c.p.p.
Considerato che il primo ed unico motivo di gravame di Birsan, che denunzia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.
Art. 581 c.p.p.
pen.; Considerato che i motivi di entrambi i ricorrenti sono, altresì, generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 192 cod. proc. pen
Considerato che il primo ed unico motivo di gravame di Birsan, che denunzia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIRSAN GEORGE nato il 21/01/1986 CHIRATC GIMI DANIEL nato il 24/08/1991 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che George Birsan e Ginni Daniel Chiratc ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lodi - avendo dichiarato di non doversi procedere in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti ai capi d), f), i), j), k), m) e n) perché estinti per intervenuta prescrizione e avendo conseguentemente rideterminato la pena inflittagli per i residui reati di cui ai capi c), h) e I) - ha confermato la condanna degli imputati per il concorso nei reati di furto aggravato di cui, per il Birsan, agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (Capo c) e artt. 61, n. 2, 624 e 625, n. 7, cod. pen. (capo I) e, per il Chiratc, agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen. (capo h).

Lette le conclusioni scritte e nota spese della parte civile ENI Spa, pervenute in data 4 settembre 2025, a firma del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. FEDERICO MARIA SCAGLIA. Considerato che il primo ed unico motivo di gravame di Birsan, che denunzia violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo c), è manifestamente infondato. La Corte territoriale, invero, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11), rispondendo puntualmente alle doglianze sollevate dalla difesa, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondandolo su numerosi elementi probatori, tra cui immagini delle telecamere di videosorveglianza, tabulati telefonici e intercettazioni, da cui emerge chiaramente la responsabilità del ricorrente in ordine al reato contestato;

Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso di Chiratc, che contesta vizio di motivazione relativamente alla mancata esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede con conseguente estinzione del reato di cui al capo h) per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in presenza della corretta e non illogica motivazione di cui alle pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata, con cui il giudice, tramite un congruo richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, ha ribadito che, ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione, la quale, inoltre, è perfettamente compatibile con l'aggravante della violenza sulle cose avendo le due diversa obiettività giuridica, è sufficiente che il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell'azione delittuosa non possa esercitare una vigilanza continua sul bene, circostanza che, nel caso di specie della "cameretta", appare evidentemente sussistente.

Oltretutto, per quanto attiene alla pretesa conseguente estinzione del reato per intervenuta prescrizione, si sottolinea che anche qualora si volesse escludere l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., comunque il termine ordinario di prescrizione non sarebbe pari ad anni 6, come erroneamente sostenuto dalla difesa, ma rimarrebbe invariato, e dunque pari ad anni 10, in quanto si tratterebbe comunque di furto pluriaggravato residuando le aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 5, cod. pen.; Considerato che i motivi di entrambi i ricorrenti sono, altresì, generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato infine che nulla deve essere liquidato in favore della costituita parte civile attesa la tardività delle conclusioni prevenute solo in data 4 settembre 2025 e dunque nel mancato rispetto dei quindici giorni liberi antecedenti la data di udienza previsti per il rito adottato. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 10 s