Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of factual review powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground of appeal was deemed generic under Article 581 of the Code of Criminal Procedure because it failed to specify the factual elements underlying the criticism of the lower court's reasoning. Furthermore, the Court ruled that the appeal was legally unfounded as it attempted to reconstruct facts using criteria different from those applied by the trial court, which exceeded the Court of Cassation's limited powers of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Sez. U, n. 6402/1997: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the factual elements of the criticism, as the Court lacks the power to re-evaluate facts or reconstruct them using different criteria than the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALASSO MARCO nato a NAPOLI il 10/09/1986 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Marco Galasso ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città - avendo riterminato la pena - ha riconosciuto l'imputato colpevole del reato di sostituzione di persona di cui agli artt. 61, n. 2, e 494 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che il suddetto motivo non è, altresì, consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, esulando, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (Sez.
U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). In particolare, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento sottolineando come risulti pienamente provato che il ricorrente ha ottenuto il rilascio della carta Postepay Evolution n. 533317053972945, poi rinvenuta nel suo appartamento, servendosi di documenti falsi, nella specie una patente di guida e una tessera sanitaria a nome Fallani Emanuele, potendosi conseguentemente configurare la discrasia fra il numero della carta e quello indicato nel verbale di sequestro inidonea a inficiare il solido quadro probatorio, essendo tale differenza ben imputabile ad un mero errore di riproduzione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deci